Ogni anno in estate si torna a cercare l’elenco delle spiagge dove i cani sono ammessi. Ci si compiace magari di qualche stabilimento in più rispetto all’anno precedente, ma si constata che comunque le possibilità di portare il proprio cane a correre in spiaggia sono sempre relativamente poche.
Provo a far chiarezza ma ammetto che è quasi impossibile 🙁
Ma cosa dice la legge?
In Italia, quando si parla di legge, va detto, regna la confusione. Leggi vaghe, sentenze su sentenze che si contraddicono tra loro, ordinanze discutibili e, alla fine, chi ha un cane rinuncia a portarlo in spiaggia.
Ma c’è un dato di fatto incontestabile, che tra l’altro è stato ribadito dalla sentenza del Tar del Lazio n. 201509302/2015: “la scelta di vietare l’ingresso agli animali – e, conseguentemente, ai loro padroni o detentori – sulle spiagge destinate alla libera balneazione, risulta irragionevole ed illogica, oltre che irrazionale e sproporzionata”.
Se le spiagge sono libere, sono tali anche per gli animali da compagnia, mare compreso.
I Comuni possono emettere ordinanze restrittive ma sempre rispettando “il principio di proporzionalità” valutando attentamente benefici e disagi dei cittadini. Pertanto non sono ammissibili, come nel caso della sentenza del Tar del Lazio (che risponde al ricorso presentato da una associazione per la decisione del Comune di Anzio di vietare l’accesso ai cani a tutte le spiagge di sua pertinenza), ordinanze generalizzate e non supportate da congrue motivazioni.
Anche il Tar di Reggio Calabria si è espresso in merito con la sentenza n. 2254/2014: in caso di ordinanze restrittive “gli enti locali devono individuare tratti di spiaggia libera dove consentire l’accesso ai conduttori di animali con disposizioni idonee a garantire decoro, igiene e pulizia”.
Gli stabilimenti balneari
Per le spiagge concesse in gestione a pubblici esercizi le cose sono diverse, ovvero i gestori possono chiedere alle amministrazioni restrizioni in merito all’accesso ai cani. E dunque ogni singolo stabilimento va da sè.
Ma c’è un altro dato di fatto incontestabile: la zona di battigia è demanio marittimo e quindi di pertinenza della Capitaneria di Porto e del Comune. Uno stabilimento potrebbe essere vietato ai cani ma se il Comune non ha emesso un’ordinanza restrittiva su quella stessa spiaggia, il conduttore e il suo animale da compagnia possono comunque transitare o sostare sulla battigia. Sempre più difficile… ma non impossibile 😉
Le ordinanze regionali
Anche le Regioni possono emettere ordinanze restrittive: ad esempio l’Emilia Romagna, al contrario di quanto detto finora, nel 2015 ha vietato l’ingresso ai cani su tutte le sue spiagge ma concede ai concessionari demaniali di individuare aree accessibili. Una bella contraddizione rispetto alla sentenza del Tar del Lazio sopra citata!
Il cattivo esempio di Roma Capitale
Per la stagione balneare anno 2017 la Sindaca di Roma ha emesso l’ordinanza n. 65 del 29 aprile 2017 “Norme e disposizioni per il litorale marittimo di Roma Capitale” che vieta di “condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di guinzaglio o museruola”.
E allora?
Chi ha un cane lo sa già: ci vuole tanta pazienza. Del resto per gli animali da compagnia negli ultimi anni sono stati fatti molti passi avanti e si può ben sperare in altri passi di civiltà. Nel frattempo, se non vogliamo rischiare di trovarci in situazioni spiacevoli o non vogliamo doverci laureare in giurisprudenza per capire come muoverci… non resta che informarsi. Il web è sempre più aggiornato sulle spiagge accessibili ai cani.
E anche sarebbe utile contattare direttamente le amministrazioni comunali per far capire che sono cittadini anche coloro che hanno un animale da compagnia e che come gli altri hanno il diritto di vivere serenamente, senza divieti “irragionevoli e illogici, né irrazionali e sproporzionati” (come recita la sentenza sopra citata del Tar Lazio).
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