Cominciamo con la buona notizia: in Umbria, dove vivono Pippi e Milla, è vietato tenere i cani a catena. Loro due non rischierebbero comunque, ma è bene sapere che anche tutti gli altri cani del territorio non possono essere costretti ad una vita tanto contro natura.
La Legge regionale n. 11 del 9 aprile 2014 Testo unico in materia di sanita e servizi sociali all’art. 218 “Detenzione degli animali di affezione” recita così:
Art. 218 Detenzione degli animali di affezione
- Nel caso di detenzione personale a scopo amatoriale con finalità non economiche, i cani che vivono in civili abitazioni non devono essere confinati permanentemente in locali o terrazze, né mantenuti in condizioni d’isolamento. [di questo ne riparleremo…]
- Le strutture adibite alla detenzione dei cani per finalità ludico sportive devono essere costruite tenendo conto delle caratteristiche e dei bisogni dell’animale e sottoposte alle autorizzazioni ai sensi della normativa vigente. I recinti e i box devono essere confortevoli e mantenuti in buone condizioni igienico-sanitarie.
- Le strutture adibite alla detenzione degli animali di affezione per finalità economiche devono essere costruite tenendo conto delle caratteristiche etologiche specie specifiche e dei bisogni dell’animale e sottoposte alle autorizzazioni ai sensi della normativa vigente. I recinti e i box devono essere mantenuti in buone condizioni igienico-sanitarie. La detenzione in gabbie deve essere limitata e legata a particolari esigenze eccezionali. #3
- La Giunta regionale, con proprio atto, per la detenzione degli animali di affezione, stabilisce i requisiti dei recinti, dei box e delle gabbie e le modalità di detenzione degli animali ivi ospitati.
- È vietata la detenzione dei cani alla catena.
Vi sembra scontato che un cane non debba stare a catena?
Niente affatto. Siamo ancora molto indietro: in Italia non esiste nessuna legge nazionale che lo preveda. Naturalmente, anche in questo caso, la contraddizione è sovrana. Si fanno passi avanti ma mai completi. Ovvero, è vietato “detenere cani incondizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze”, vedi articolo 727 del Codice Penale sostituito dall’art. 1 della Legge n. 473 del 22 novembre 1993.
Evidentemente un cane a catena è detenuto in condizioni incompatibili con la sua natura, che sarebbe quella di muoversi liberamente, come ogni altro essere vivente. Purtroppo però non siamo ancora arrivati al passo successivo a livello nazionale ma, dopo il buon esempio di Emilia Romagna e Veneto, anche altre regioni d’Italia si stanno dotando di leggi regionali che colmino questa assurda lacuna. Come abbiamo visto, l’Umbria è una di queste. Questo non è ancora sufficiente, perché le leggi vanno applicate e basta guardasi un po’ intorno per vedere quante persone ancora pensino che sia lecito e corretto ricorrere alla catena con le più assurde giustificazioni.
Ma la legge c’è, e sta anche noi cittadini segnalare le situazioni che la violano, specie quando si tratta – come sancisce il nostro ordinamento – non di “cose” ma di “esseri senzienti”.
Il cane è l’unico vero e fedelissimo amico dell’uomo, e la più preziosa conquista che l’uomo abbia mai fatto, come dice Cuvier; oltre a ciò esso è un essere estremamente intelligente e di sentimenti fini. Ed ecco che un simile essere viene legato, come un criminale, alla catena, dove da mattina a sera non fa che soffrire per la sempre rinnovata e mai appagata bramosia di libertà e di movimento; la sua vita non è che un lento martirio, e a causa di simile crudeltà, esso finisce per perdere il suo carattere di cane e si trasforma in bestia selvaggia, non fedele e incapace di affezionarsi; diventa cosi un essere che trema sempre e striscia dinanzi a quel diavolo che è l’uomo!
Arthur Schopenhauer, Parerga e paralipomena, 1851
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